Guida all'inquinamento luminoso

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Esempio di Delibera e Regolamento comunale


COMUNE DI                         

Deliberazione n°          / 2001

Il Consiglio Comunale

PREMESSO
- che la mancanza di pianificazione e controllo sull'illuminazione pubblica e privata esterna può determinare uno spreco rilevante d'energia, una ridotta efficienza del servizio;
- che un'errata progettazione e/o installazione di impianti di illuminazione da può causare effetti di abbagliamento ottico per gli automobilisti nonché altri disturbi psico-fisici per i cittadini quali quelli prodotti dalla luce entrante nelle abitazioni private;
- che l'inquinamento luminoso danneggia la percezione del cielo notturno ostacolando l'osservazione astronomica e può inoltre nuocere all'ambiente alterando i cicli naturali;
- che una parte rilevante dell'energia elettrica impegnata per l'illuminazione esterna viene inutilmente dispersa da emissioni luminose emesse verso l'alto con un conseguente ingente dispendio economico;
- che l'uso di lampade poco efficienti e impianti non ottimizzati danno luogo ad ulteriori sprechi energetici;
- che per risolvere le problematiche esposte occorre una seria e programmata razionalizzazione degli impianti, pubblici e privati, finalizzata al:
     1. contenimento del consumo energetico derivante dall'illuminazione esterna notturna;
     2. miglioramento dell'illuminazione pubblica e privata, secondo i principi di reale fruizione ed effettiva necessità dei cittadini;
     3. limitazione dell'impatto ambientale e protezione del cielo notturno;

RITENUTO OPPORTUNO esercitare un controllo effettivo e vincolante per un più razionale uso dei sistemi di illuminazione esterna pubblica e privata;

VISTI gli articoli 23, 47 e 51 del Nuovo Codice della Strada; le raccomandazioni per la progettazione di impianti di illuminazione esterna dell'International Dark-Sky Association, del Coordinamento per la protezione del cielo notturno - CieloBuio e della Commissione nazionale per l'inquinamento luminoso dell'Unione Astrofili Italiani;

VISTO il "Regolamento per il miglioramento dell'illuminazione pubblica e privata esterna attraverso il risparmio energetico e l'abbattimento dell'inquinamento luminoso", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

RITENUTO detto Regolamento meritevole di approvazione;

DELIBERA

1. Approvare il "Regolamento per il miglioramento dell'illuminazione pubblica e privata esterna attraverso il risparmio energetico e l'abbattimento dell'inquinamento luminoso" allegato alla presente deliberazione.

2. Rendere efficace il Regolamento medesimo dopo 60 giorni dalla esecutività della presente deliberazione.


REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA ESTERNA ATTRAVERSO IL RISPARMIO ENERGETICO E L'ABBATTIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

Articolo 1
(Finalità)

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, sono sottoposti al regime dell'autorizzazione da parte del Sindaco; a tal fine il progetto deve essere redatto da una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico. Dal progetto deve risultare la rispondenza dell'impianto ai requisiti del presente regolamento e, entro 60 giorni dal termine dei lavori, l'impresa installatrice deve rilasciare al Comune la dichiarazione di conformità dell'impianto alle norme di cui agli articoli 2 e 3, oppure, ove previsto, il certificato di collaudo in analogia con il disposto della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), per gli impianti esistenti all'interno degli edifici; la procedura sopradescritta si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica; la cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti.
2. Il Comune in sede di approvazione delle Concessioni edilizie e/o Autorizzazioni dovrà comunicare i vincoli stabiliti dal presente regolamento e verificare preventivamente la compatibilità degli impianti di illuminazione con gli stessi.
3. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle finalità del presente regolamento.
4. Per la migliore e più razionale limitazione dell'inquinamento luminoso il Comune potrà avvalersi della Consulenza Tecnica fornita gratuitamente dalle locali Associazioni Astrofile oppure dalla sezione italiana dell'International Dark-Sky Association, dal Coordinamento per la protezione del cielo notturno (Associazione "CieloBuio"), dalle rappresentanze locali della Commissione Nazionale per l'inquinamento luminoso dell'Unione Astrofili Italiani.
5. Il Comune provvederà a garantire il rispetto e l'applicazione del presente regolamento da parte di soggetti pubblici e privati tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta dei locali Osservatori Astronomici e Associazioni Astrofile.
6. Il controllo dell'applicazione e del rispetto della presente legge è demandato al Comando di Polizia Municipale che potrà avvalersi, per quanto riguarda l'inquinamento luminoso, della consulenza gratuita degli organismi di cui al comma 4 nonché delle loro segnalazioni.
7. Entro un mese dall'applicazione del presente regolamento il Comune provvederà a diffonderne la conoscenza in modo capillare secondo le modalità che verranno ritenute più opportune.


Articolo 2
(Nuovi impianti)

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata in fase di progettazione o di appalto devono essere eseguiti secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico; per quelli in fase di esecuzione, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, ove possibile nell'immediato, fatto salvo il successivo adeguamento.
2. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti aventi un'intensità luminosa pari a 0 candele per 1000 lumen a 90° ed oltre; gli stessi devono essere equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia; Gli stessi inoltre devono essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta prevista dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, e devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventitré nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora estiva, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione va applicata quando le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa.
3. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono essere spente entro le ore ventiré nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora estiva.
4. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non avere un intensità luminosa superiore a 0 candele per 1000 lumen a 90° ed oltre.
5. Nell'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. Nell'illuminazione notturna delle piste sciistiche, usare apparecchi a bordo pista rivolti verso valle (che rispettino comunque i criteri generali del presente articolo). Tenere conto dell'alta riflettività del manto nevoso nel calcolo delle luminanze. Porre la massima attenzione nel limitare la luce dispersa al di fuori delle piste e l 'intensità luminosa stessa, vista la grande riflessione della neve, al fine anche di salvaguardare l'ambiente naturale circostante; tali impianti andranno spenti entro le ore ventiré.
6. È fatto espresso divieto di utilizzare, per meri fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.
7. Nell'illuminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione dall'alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile e per soggetti di particolare e comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le entro le ore ventitré nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora estiva.
8. È concessa deroga per le sorgenti di luce collocate in zone esterne coperte (e quindi non inquinanti) come: portici, sottopassaggi, gallerie ecc., per quelle con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna in impianti di modesta entità (fino a tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le ore ventitré nel periodo di ora estiva ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora solare.
9. Le disposizioni relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative per le strutture in cui vengano esercitate attività relative all'ordine pubblico, alla amministrazione della giustizia e della difesa.
10. È concessa facoltà al Comune, per un numero massimo di 30 giorni all'anno, di concedere deroga, tramite apposita ordinanza, agli orari di spegnimento, o riduzione del flusso luminoso, in occasione di festività legalmente riconosciute, di feste indette o comunque autorizzate dall'Amministrazione Comunale.


Articolo 3
(Impianti preesistenti)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le sorgenti di luce non rispondenti agli indicati criteri devono essere sostituite e modificate in maniera tale da ridurre l'inquinamento luminoso e il consumo energetico mediante l'uso di sole lampade con efficienza luminosa superiore a 70 lumen/watt.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si deve provvedere alla modifica dell'inclinazione delle sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati, qualora detta modifica avvicini l'impianto agli stessi, e quando le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa.
3. Per l'adeguamento degli impianti luminosi di cui al comma 1, i soggetti privati possono procedere, in via immediata, all'installazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dal presente regolamento.
4. Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitré nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora estiva qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa.
5. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti già installate, come globi, lanterne, proiettori o similari, entro tre anni devono essere schermate o comunque dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso e che comunque quest'ultimo non venga disperso verso l'alto nella misura superiore al 3%, nonché di vetri di protezione trasparenti. È concessa deroga, secondo specifiche indicazioni che verranno concordate con gli osservatori astronomici competenti e le organizzazioni degli astrofili, per le sorgenti di luce collocate in zone esterne coperte (quindi non inquinanti) come: portici, sottopassaggi, gallerie ecc., per quelle con emissione non superiore ai 1500, per quelle con emissione non superiore a 1500 lumen cadauna (fino a un massimo di tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo o che vengano spente normalmente entro le ore ventiré nel periodo di ora solare e entro le ore ventiquattro nel periodo di ora estiva, per quelle di cui sia prevista la sostituzione entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli impianti sportivi dovranno adeguarsi a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 2.


Articolo 4
(Sanzioni)

1. Chiunque impieghi impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati negli articoli 2 e 3 incorre, qualora non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall'invito del Comando di polizia municipale, nella sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.200.000.
2. Si applica la sanzione amministrativa da lire 700.000 a lire 2.100.000 qualora detti impianti costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti o dai citati organismi di consulenza, e vengano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari.
3. I proventi di dette sanzioni saranno impiegati per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente regolamento.


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